Nuovo Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale GAS Quinzano – La Coccinella
1. Costituzione
1.1. Nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000 e della normativa vigente in materia è stata costituita l’Associazione di Promozione Sociale con denominazione di GAS Quinzano – La Coccinella (di seguito, per brevità, anche solo “Associazione”).
1.2. L’Associazione avrà sede in Via Fabbricato Scolastico, n. 34 – Verona.
1.3. Il trasferimento della Sede Legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli Uffici competenti-
1.4. L’Associazione utilizzerà il seguente sito internet istituzionale: www.gasquinzano.it
2. Finalità istituzionali dell’Associazione
2.1. L’Associazione non ha scopo di lucro, è aperta a tutti coloro che intendono perseguire le finalità istituzionali dell’Associazione, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative.
2.2. Le finalità istituzionali sono quelle di operare nel campo sociale e cooperativistico al fine di promuovere:
– il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili;
– il sostegno dei piccoli produttori biologici e apolitici stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano loro un’equa remunerazione;
– la solidarietà tra i soci.
2.3. Gli strumenti utilizzati per perseguire dette finalità istituzionali sono:
– promuovere e dare corso ad acquisti collettivi di prodotti;
– promuovere l’assistenza e l’informazione ai soci nel campo alimentare, biologico e nei settori ad esso collegati (modalità di produzione e di distribuzione, “ricette” per l’uso, impatto ambientale, ecc.);
– promozione dei prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo.
3. Adesione all’Associazione
3.1. Il numero dei soci è limitato nel numero di 200 (duecento); all’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che condividano le Finalità Istituzionali dell’Associazione e accettino quanto disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.
3.2. Per essere ammessi all’Associazione è necessario presentare domanda scritta di ammissione all’associazione con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico ed indirizzo e-mail;
2. dichiarare di attenersi alle regole indicate presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.
3.3. La richiesta di adesione sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo.
3.4. L’accettazione della richiesta di adesione, comunicata all’interessato e seguita dall’iscrizione a Libro Soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “Associato”.
3.5. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
3.6.a Sono individuate 2 categorie di soci:
Soci Singoli: aderiscono all’Associazione come persona e/o soggetto singolo;
Soci Nucleo: aderiscono all’Associazione come gruppo familiare e/o amicale; i Soci Nucleo sono tenuti ad aderire all’Associazione singolarmente sebbene parte di un gruppo familiare e/o amicale.
Nel prosieguo del presente Statuto i Soci Singoli ed i Soci Nucleo saranno denominati semplicemente “Soci” qualora indicati collettivamente e “Socio” qualora indicati singolarmente.
Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
4. Diritti dei Soci
4.1. Tutti i Soci hanno eguali diritti.
4.2. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti i Soci e uniformi sono le modalità associative che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.
4.3. Il diritto di voto viene esercitato dal 18 anno di età.
4.4. Tutti i Soci hanno diritto:
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di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
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di frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione
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di prendere parte alle attività promosse dall’Associazione
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di partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione
-
di intervenire e discutere alle Assemblee
-
di presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo
-
di partecipare con il proprio voto alla delibera dell’Assemblea
-
di esercitare il diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo
-
di essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità
-
di esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello Statuto Sociale
4.5. I Soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la Sede dell’Associazione.
5. Doveri dei Soci – Quota Associativa
5.1. Per aderire all’Associazione è richiesto il pagamento della Quota Associativa stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci.
I Soci Nucleo sono tenuti a versare una sola Quota Associativa per il gruppo familiare e/o amicale di appartenenza; la Quota Associativa richiesta ai Soci Nucleo per il gruppo familiare e/o amicale di appartenenza è pari alla Quota associativa richiesta individualmente ai Soci Singoli.
I Soci sono tenuti:
1. al puntuale pagamento della Quota Associativa annuale entro giorni 15 dalla presentazione della domanda di adesione, Quota Associativa uguale per tutti i Soci così come stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci;
2. all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno, delle disposizioni di legge e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.
5.2. La Quota Associativa non è trasmissibile nemmeno in caso di morte del Socio; la Quota Associativa non sarà rimborsata al Socio dimissionario o escluso.
5.3. I Soci svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo prevalentemente personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
6. Cessazione dalla carica di Socio
6.1. Il Socio cessa di far parte dell’associazione:
-
per dimissioni
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per mancato pagamento delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo
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per decisione dell’Assemblea dei Soci (esclusione del Socio – v. art. 7.1)
-
per decesso
6.2. E’ comunque ammesso ricorso al Giudice Ordinario.
7. Esclusione e dimissioni del Socio
7.1. Qualora:
a. si manifestino motivi di incompatibilità di un Socio con le finalità le finalità istituzionali dell’Associazione;
b. si verifichino gravi e reiterate inadempienze agli obblighi indicati nel presente Statuto, nel Regolamento Interno o mancata osservanza delle deliberazioni degli Organi Sociali.
c. si ometta il pagamento delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo
entro i 30 giorni successivi dall’insorgenza di tali motivi o dall’avveramento di tali inadempienze il Consiglio Direttivo avrà diritto di revocare l’iscrizione del Socio.
7.2. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
7.3. In caso di esclusione del Socio è riservato il diritto di ricorrere al Giudice Ordinario.
8. Risorse economiche
8.1. Le risorse economiche dell’Associazione sono:
-
le quote e contributi degli associati;
-
eredità, donazioni e legati;
-
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
-
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
-
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
-
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
-
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
-
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
8.2.a I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i Soci, anche in forma indiretta.
8.3. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
8.4. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
9. Rendiconto economico e finanziario
9.1. Il rendiconto economico e finanziario contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso e comprende l’esercizio sociale dalla costituzione dell’Associazione al 31/12/2015 e a seguire dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
9.2. Il rendiconto economico e finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci.
9.3. Il rendiconto economico e finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci con le maggioranze previste nel presente Statuto depositato presso la Sede dell’Associazione almeno 20 gg. prima dell’Assemblea; la bozza di rendiconto economico e finanziario può essere consultata da ogni associato.
9.4. Il Conto Consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
10. Organi dell’Associazione e Figure Istituzionali
10.1. Gli Organi dell’Associazione sono:
1. l’Assemblea dei Soci
2. il Consiglio Direttivo
10.2 Le Figure Istituzionali dell’Associazione sono:
a. Il Presidente
b. Il Vice-Presidente
c. Il Segretario Amministrativo
d. Il Tesoriere
10.3 I Soci potranno ricoprire le cariche di Presidente dell’Associazione e di Segretario Amministrativo solamente per due anni senza possibilità di rinnovo.
10.4 Tutte le cariche saranno assunte a titolo gratuito.
11. L’Assemblea dei Soci
11.1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione: essa è composta da tutti i Soci.
11.2. La partecipazione del Socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni Socio ha diritto ad un solo voto.
11.3 Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie e Straordinarie (v. articoli 12 e 13 che seguono).
12. Attribuzioni dell’Assemblea Ordinaria
12.1. L’Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro un mese dalla chiusura dell’esercizio sociale; essa:
– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale
– elegge il Consiglio Direttivo
– approva il rendiconto economico – finanziario consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno
– delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Straordinaria
12.2 L’Assemblea Ordinaria può essere convocata su richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
12.3 L’Assemblea Ordinaria nomina il Presidente dell’Associazione; per la nomina del Presidente dell’Associazione è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di necessità la nomina del Presidente dell’Associazione può essere deliberata anche dall’Assemblea Straordinaria con i medesimi quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea Ordinaria.
13. Attribuzioni dell’Assemblea Straordinaria
13.1. L’Assemblea Straordinaria è convocata:
– tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario
– allorché ne faccia richiesta scritta motivata almeno 1/3 dei Soci
L’Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Essa delibera sullo scioglimento dell’Associazione, sulle modifiche allo Statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
14. Convocazione delle Assemblee dei Soci – Quorum costitutivi e deliberativi
14.1. Le Assemblee sono convocate con invio di comunicazione e-mail ai Soci da inviarsi con almeno 10 giorni di preavviso; l’avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea; la seconda convocazione può aver luogo anche mezz’ora dopo la prima.
14.2. In prima convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci.
14.3. In seconda convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
14.4 L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
14.5. Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, dei Soci e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.
14.6. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto.
14.7. Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali possono avvenire con votazione a scrutinio segreto o con voto palese; ogni determinazione al riguardo spetta all’Assemblea dei Soci.
14.8. L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un presidente e da un segretario nominati dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei Verbali.
14.9.a Tutti i Soci hanno diritto di consultare il verbale d’Assemblea e di estrarne copia.
15. Il Consiglio Direttivo
15.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 Consiglieri e un massimo di 21 eletti fra i Soci, deve essere in numero dispari e dura in carica 1 anni e comunque fino all’Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
15.2. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.
16. Attribuzioni del Consiglio Direttivo
16.1. Il Consiglio Direttivo elegge il Vice Presidente dell’Associazione, il Segretario Amministrativo e il Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento delle finalità istituzionali.
16.2 Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite;
16.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.
16.4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice.
16.5. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:
-
quando l’Assemblea dei Soci non approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
-
quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.
16.6. Il Consiglio Direttivo deve:
– tenere i Libri Sociali, ovvero il Libro Soci, il Libro Verbali delle Assemblea Ordinarie e Straordinarie e il Libro Verbali del Consiglio Direttivo;
– redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea
– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea
– redigere il rendiconto economico – finanziario
– compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea
– approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale
– formulare il Regolamento Interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
– deliberare sulla sospensione ed esclusione dei Soci
– nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari
– favorire la partecipazione dei Soci alle attività dell’Associazione.
16.7 Il Tesoriere ha il compito di tenere la contabilità dell’Associazione e di predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci, bozza da condividere preventivamente con il Consiglio Direttivo.
17. Il Presidente
17.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e presiede il Consiglio Direttivo.
17.2. Il Presidente può aprire e gestire conti correnti intestati all’Associazione.
17.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.
18. Regolamento Interno all’Associazione
18.1. I Soci si obbligano a rispettare il Regolamento Interno per le attività Sociali.
18.2. Il Regolamento Interno viene pubblicato sul sito istituzionale www.gasquinzano.it
19. Durata dell’Associazione di Promozione Sociale – Scioglimento
19.1. L’Associazione ha durata sino al 31.12.2070.
19.2. L’Associazione di Promozione Sociale potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei Soci.
20. Scioglimento dell’Associazione
20.1. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all’art. 14.
20.2. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto per beneficenza o ad altra associazione a fini di utilità sociale, come previsto dalla legge 383/2000.
21. Disposizioni Finali
21.1. Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra i Soci, tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, tra gli Organi e l’Associazione, tra i componenti degli Organi dell’Associazione sono devolute alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i Soci con le seguenti modalità:
a) due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente;
b) il terzo sarà eletto dall’assemblea straordinaria all’uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.
21.2. I probiviri decideranno senza formalità di procedura; il loro lodo sarà inappellabile.
21.3. Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
21.4 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento Interno adottato dal consiglio direttivo.
21.5. L’Associazione sarà comunque disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ., dalla L.383/2000 e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
(Modificato con delibera del 05.05.2017)